Il Decreto legge n. 179/2012 all’art. 25 c.2 precisa che per “Start innovativa” deve intendersi la “società di capitali costituita anche in forma cooperativa di diritto italiano ovvero una societas europea residente in Italia ai sensi dell’Art. 73 del D.P.R. 917/86 le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.
Il legislatore esclude quindi le società di persone (e quindi anche la s.n.c.) dalla disciplina delle Start up innovative.