L’art. 26 e 27 del D. Legge 18/10/2012 n. 179, conv. con modif. dalla Legge 221/2012, prevedono, al fine di agevolare la crescita delle c.d. Start up innovative, la possibilità di assegnazione di particolari categorie di quote, ovvero di altri strumenti partecipativi, i prestatori di opera e servizi anche professionali, a fronte dell’apporto della loro opera o servizio. Il reddito derivante da tale assegnazione, non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali stakeholder.
Pertanto, le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell'apporto di opere in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
Quindi, I compensi in denaro, o comunque il piano di incentivazione che preveda l’attribuzione di una somma di denaro, non potrà beneficiare di alcuna agevolazione.
A differenza di quanto previsto per i piani di incentivazione dei dipendenti, non sono soggetti ad agevolazione fiscale le assegnazioni di diritti per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, quali i diritti di opzione.
Tale assegnazione “in natura” è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio, né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari. Al fine di valorizzare economicamente le prestazioni d’opera o i servizi resi, le startup possono predisporre una perizia di stima.
Gli apporti di prestazioni e servizi resi a fronte di quote attribuite dalle start up srl, con aumento del capitale sociale a pagamento, alla stessa stregua delle srl “normali” devono essere garantite da apposite polizze fideiussorie o fidejussioni bancarie.
Non è prevista alcuna limitazione alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi. Quindi non ci sono conseguenze sull’applicazione del regime fiscale agevolato. Resta ferma la normativa riferita alle plusvalenze. Questa, si intenderà realizzata al momento della cessione a titolo oneroso delle azioni/quote/strumenti finanziari ricevuti, e sarà assoggettata ai regimi ordinari di tassazione.
In presenza dei requisiti di cui al DPR 633/72 (legge sull’IVA), Il bene o servizio fornito dovrà essere assoggettato ad IVA ed il prestatore dovrà emettere la relativa fattura.
L’assegnazione dei strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono la qualifica di socio (a differenza dell’assegnazione di quote o azioni). Tuttavia possono conferire diritti patrimoniali (sempre evitando il contrasto con il divieto di distribuzione degli utili) e amministrativi (con esclusione del diritto di voto in assemblea).
APPROVAZIONE PIANI DI INCENTIVAZIONE EQUITY
Generalmente, gli adempimenti seguono queste fasi:
1) Convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e la delibera di:
- adozione di un piano di incentivazione equity;
- modalità di attuazione;
- predisposizione del Regolamento, con l’indicazione dei diritti amministrativi e/o patrimoniali riferiti agli strumenti finanziari oggetto del piano;
- convocazione dell’assemblea dei soci.
2) Convocazione Assemblea dei soci per:
- delibera dei piani di attuazione;
- approvazione del Regolamento.
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