In generale le invenzioni dei dipendenti sono regolate dal Codice della Proprietà industriale all'art. 64. Si distingue tra “invenzione di servizio” che si verifica quando l’invenzione è creata dal dipendente nell’esecuzione di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del rapporto e sia inoltre oggetto di una retribuzione. In questo caso, i diritti economici derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro e non è previsto che al lavoratore venga conferito alcun compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già prevista.
Una diversa ipotesi è quella della cosiddetta “invenzione di azienda”, che è quella in cui l’invenzione viene realizzata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro, per la quale non è stata prevista una retribuzione come compenso dell’attività inventiva. Anche in questo caso i diritti economici derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore spetta un equo premio.
La c.d. “invenzione occasionale”, infine, si realizza qualora l'invenzione non abbia nulla a che fare con le mansioni svolte dal lavoratore, ma rientri nel campo di attività dell’impresa. In questo caso, al prestatore di lavoro spetteranno tutti i diritti, morali e patrimoniali, derivanti dalla scoperta, residuando in capo al datore di lavoro un diritto di opzione per lo sfruttamento industriale della stessa. Io controllerei anche il regolamento del programma per capire se ci sono regole specifiche sulla titolarità dei diritti.
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