Dalla sua domanda si evince che si tratti di due realtà separate: da una parte il ruolo da amministratrice in una Società a responsabilità limitata, dall’altra parte un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in una società diversa.
Non essendoci correlazione tra le due realtà bisogna trattare il tema dei “rischi e divieti” in maniera separata per ognuna delle due situazioni; cerchiamo di analizzare tutte le situazioni possibili.
Il lavoratore subordinato può essere socio di una srl.
Il lavoratore subordinato può essere un amministratore se i regolamenti aziendali e le norme lo permettono: è necessario approfondire questo tema con un esperto di diritto del lavoro.
Per quanto riguarda invece i rischi connessi con la figura dell’amministratore nelle Srl e la sua conseguente responsabilità è necessario leggere e analizzare l’articolo 2476 del Codice Civile, il cui primo capoverso recita così: “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.”
Dalla prima parte si evince che gli amministratori “corrono rischi” solo nel caso in cui vi sia una gestione inadeguata che possa arrecare danno alla società e agli stakeholders della stessa.
La seconda parte invece, da un lato specifica il fatto che è necessario adempiere a determinati doveri, dall’altro invece introduce il concetto dell’essere esenti da colpa in presenza di determinate condizioni.
Conseguentemente i rischi vengono corsi laddove l’amministratore non ottemperi alla sua condotta in termini di doveri: se si amministra e gestisce seguendo le diverse tipologie di norme, non si corre alcun rischio.
Come tutti i casi, anche questo va analizzato puntualmente e separatamente in relazione alla specifica azienda e al ruolo dell’amministratore.
Per approfondire l’argomento si consiglia la lettura degli articoli del codice civile sul tema.
Il capo VII (Dell'amministrazione della società e dei controlli), della sezione III (Della società a responsabilità limitata)è il punto da cui iniziare la lettura, a partire dall’articolo numero 2475.