Buongiorno,
si può affermare che le Startup Innovative a Vocazione Sociale (SIAVS) siano “figlie” delle Startup Innovative, in quanto possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici, considerati di particolare valore sociale ed è assente lo scopo di lucro.
Questi settori specifici sono:
- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell'ambiente e dell’ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale2.
Con nota prot. n. 141336 del 20 maggio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito come la start up innovativa a vocazione sociale, che di fatto deve possedere in ogni caso gli stessi requisiti delle altre startup-innovative, debba rispondere ai criteri e requisiti generali posti dalla disciplina di cui all’art. 25, con due grandi e principali eccezioni:
- l’oggetto sociale, deve essere, in via esclusiva, uno di quelli indicati all’articolo 2 del D. Lgs. n. 112/2017, elenco che comprende tutte le attività con i settori specifici sopra indicati;
- la necessità di redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative, anche il cosiddetto documento di impatto sociale, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei requisiti di SIAVS.
Si ritiene in generale ancora difficile identificare con precisione vantaggi e svantaggi della startup innovativa a vocazione sociale.
La ragione sta nel fatto che questa forma ibrida è stata normata da tempo, aggiornata solo parzialmente e soprattutto non è entrata capillarmente nell’ecosistema imprenditoriale italiano anche per diversi problemi.
Uno di questi è senza dubbio costituito dalla mancanza di appeal sia per quanto riguarda gli imprenditori stessi, sia per quanto riguarda gli investitori, vista la caratteristica fondamentale dell’assenza dello scopo di lucro. Infatti, perseguendo in misura significativa, accanto a una logica di business, finalità legate al benessere della collettività, le SIAVS possono risultare meno “attraenti” sul mercato, determinando un ritorno per gli investitori potenzialmente inferiore rispetto a quello generato da altre startup.
Per risolvere questo problema, l’art. 29 del Decreto-Legge 179/2012, ha assegnato dei benefici fiscali maggiorati a favore degli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. Tuttavia, a distanza di otto anni, questi benefici sono equiparati a quelli delle startup innovative.
Ne è prova uno degli ultimi decreti attuativi, “Incentivi fiscali per investimenti in startup e PMI innovative” dell’8 Luglio 2019, che non prevede una differenziazione tra startup innovative e SIAVS, in quanto investendo in entrambe si da luogo ad una detrazione o deduzione fiscale del 30 %.