Escluderei la tutela brevettuale.
Per ottenere un brevetto è necessaria la contestuale presenza sia della novità (un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica dove per “stato della tecnica” si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto) sia dell’attività inventiva (un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica).
Si potrebbe ricorrere alla tutela del design. E' infatti possibile tutelare la forma di un prodotto attraverso la registrazione di un disegno e modello ai sensi dell'art. 31 del Codice della Proprietà Industriale. Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi, tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.