Spetta al datore di lavoro il diritto di utilizzazione esclusiva del software ideato dal dipendente se l'opera sia riferibile all'esercizio delle mansioni espletate oppure sia stata creata a seguito di istruzioni impartite dallo stesso datore.
Se il programma sia invece stato elaborato al di fuori del rapporto di lavoro, il dipendente potrà agire secondo le norme contenute nella Legge l. 633/1941 sul diritto d’autore per fare valere i suoi diritti economici sul software (art. 156 ss.).
Resta sempre salvo il diritto del dipendente a vedersi riconosciuto autore (diritto morale).