Il comma 203 dell’art. 1 della Legge 662/1996 prevede che è considerata commerciale, e quindi potenzialmente iscrivibile alla gestione commercianti Inps, un’attività che viene esercitata da soggetti che:
“(…)
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”
Pertanto, in presenza dei citati requisiti, (salvo che l’attività non rientri in altre fattispecie, quale, ad esempio, l’attività artigiana) indipendentemente dalla percezione di dividendi e/o dalla carica di amministratore, potenzialmente è prevista, appunto, l’iscrizione all’INPS gestione commercianti, e il conseguente versamento dei relativi contributi.