Il socio lavoratore, in quanto tale, è potenzialmente iscrivibile presso la gestione commercianti dell’INPS, qualora tale attività svolta sia prevalente. Se il socio lavoratore è altresì lavoratore subordinato (presso altra azienda) a tempo pieno, questo fa sì che sia il lavoro subordinato ad essere prevalente, precludendo, pertanto, l’ulteriore iscrizione presso la gestione commercianti.
Il caso del tempo parziale è controverso, nel senso che non ci sono circolari dell’Inps che forniscano delucidazioni nel merito. Occorre, pertanto, contattare la sede Inps di riferimento per l’opportuna valutazione individuale.
Il socio che non presta alcuna attività lavorativa per la società, non è soggetto ad alcun obbligo previdenziale/assistenziale.
Per quanto riguarda, invece, la figura dell’amministratore, (o più precisamente, le attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995) non trova applicazione il criterio della prevalenza.
Ciò, in forza dell’art. 12, co. 11 del D.L. 31/05/2010 n.78, conv. con modif. dalla legge 30/07/2010 n. 122 :
“L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Pertanto, l’eventuale compenso percepito dall’amministratore dovrà, sempre, essere assoggettato ai contributi Inps gestione separata, indipendentemente da ogni concetto di prevalenza.