Come noto, l’art. 26 del D.L. 18/10/2012 n. 179, conv. legge 17/12/2012 n.221, prevede, a favore delle startup, alcune deroghe al diritto societario. In particolare, il comma 2, stabilisce che l’atto costitutivo della start-up Società a responsabilità limitata, (con esclusione di quella “semplificata”), può prevedere la creazione di particolari categorie di quote/strumenti, e l’art. 27 prevede la remunerazione del lavoro dipendente con l’assegnazione di strumenti finanziari.
Soddisfatto pertanto il requisito previsto per l’atto costitutivo, che DEVE contenere tale possibilità, la Società dovrà, ai sensi del comma 8 dell’art.28, concordare con la Parte Sindacale, delegata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, le caratteristiche, le regole e i criteri per la determinazione della parte variabile della retribuzione, nella fattispecie l’assegnazione di restricted stock units.
La lettera di assunzione, meglio, il contratto individuale di lavoro subordinato, potrà fare un mero riferimento al contratto collettivo aziendale (e nazionale di riferimento), per regolare la mera esecuzione.
Per quanto riguarda la busta paga, dovrà risultare l’assegnazione dello strumento finanziario, ancorché la fattispecie delle restricted stock units (RSU) non attribuisce la titolarità effettiva delle azioni/quote. L’assegnazione, ancorché considerata come reddito di lavoro dipendente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi (salvo fattispecie particolari).