In linea di massima le due fattispecie possono coesistere (salvo specifiche disposizioni di Legge). Occorre tuttavia rispettare i seguenti principi.
Per quanto riguarda il lavoro subordinato, vige, tra gli altri, il c.d. obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 del codice civile che prevede che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”
Invece, per la fattispecie dell’amministratore unico, oltre al rispetto, tra gli altri, degli artt. 2382 (cause di ineleggibilità), 2390 del codice civile (incompatibilità della figura dell’amministratore che eserciti un’attività concorrente) occorre verificare se lo Statuto della società preveda ulteriori cause di incompatibilità