I contratti che regolano le assunzioni dei lavoratori sono disciplinati in maniera scrupolosa e severa dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del lavoro (senza dimenticare quelli c.d. di prossimità). Non esiste pertanto, a priori, un tipo migliore ed economico di assunzione di un collaboratore.
Semmai, esistono delle agevolazioni per determinati tipi di assunzioni, ma queste rispondono sempre a delle esigenze di natura socio-politica. Non è questa la sede per elencare le tante fattispecie, ma basta ricordare le agevolazioni previste per le assunzioni dei disabili, dei cassaintegrati, dei detenuti, degli over 50 etc…
Un tipo di assunzione agevolato è quello previsto per i giovani fino a 35 anni. Il datore di lavoro può usufruire di un esonero del 50% del contributi previdenziali (Fino ad un massimo di euro 3.000 annui). Il giovane deve essere assunto con contratto a tempo indeterminato e non deve mai essere stato occupato precedentemente con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Anche il contratto di apprendistato prevede degli sgravi contributivi, ma pretende degli obblighi formativi che devono essere sostenuti economicamente ed impartiti dal datore di lavoro.
Le collaborazioni occasionali, invece, hanno una natura di lavoro autonomo (e non subordinato). Se il tipo di prestazione soddisfa i requisiti di cui all’art.2222 del codice civile, ancorché occasionale (quindi un’attività non continua, non abituale, non duratura, senza il coordinamento della prestazione, men che meno senza alcun tipo di subordinazione), è possibile concludere questo accordo.