Il software è generalmente la "traduzione" di una procedura e a volte le procedure possono essere brevettate. Lo si deve verificare caso per caso, tenendo conto del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm), in particolare gli artt. 45, 46 e 48.
Nel caso in cui la cosa risultasse brevettabile allora si può procedere con il deposito di una domanda di brevetto, ma prestando attenzione di non aver anticipato nulla circa l'oggetto della stessa prima della data di deposito della domanda. Diversamente la novità dell amateria è a rischio ed il brevetto potrebbe nascere nullo in partenza.
Nel caso in cui si preferisse non procedere brevettualmente, allora si potrà cercare un contatto con un'azienda e preliminarmente all'incontro in cui presentare la materia proporre un accordo di segretezza e di non concorrenza per la firma del legale rappresentante dell'azienda. A quel punto si potrà ragionevolmente discutere dell'idea. Ricordare di redigere sempre un verbale di ogni incontro in cui si perfezionerà lo scambio d'informazioni