Il lettore non specifica se egli, oltre ad essere amministratore, sia anche socio della medesima Società. Inoltre, non è dato a sapere se la medesima Società sia intesa quale società di ingegneria di cui all’art. 90 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 (codice degli appalti).
Premesso che gli obblighi contributivi variano secondo le diverse fattispecie, in questa sede si può ipotizzare che il lettore sia anche socio, ma che la società non sia di ingegneria.
Qualora egli presti la propria attività come socio lavoratore (oltre che di amministratore di cui oltre), in base al comma 203 dell’art. 1 della Legge 662/1996, per i soggetti che:
“(…)
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”
è obbligato all’iscrizione nella gestione assicurativa INPS degli esercenti attività commerciali, e al pagamento dei relativi contributi.
Qualora il lettore dovesse esercitare anche la professione di ingegnere (sia individualmente, sia come socio, appunto, di una società di ingegneria), ai fini Inps – gestione commercianti - occorrerà valutare quale delle due attività sia prevalente. L’attività professionale pretende, invece, l’iscrizione all’Inarcassa, indipendentemente dal concetto di prevalenza. (Un professionista è sempre un professionista). Restano salve eventuali eccezioni/convenzioni da verificare presso la cassa previdenziale di competenza.
Infine, per l’attività di amministratore, qualora l’assemblea dei soci deliberi un compenso, è prevista l’iscrizione obbligatoria (indipendentemente dal concetto di attività prevalente) presso la gestione separata INPS al fine del pagamento dei relativi contributi da conteggiare sul compenso medesimo.