La tutela della proprietà industriale sia essa un brevetto (che tutela nuove soluzioni a problemi tecnici) o altro spetta al titolare dell'invenzione.
Un brevetto tutela un’innovazione tecnica, vale a dire un prodotto o un processo che fornisca una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. Il brevetto conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, che consiste nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali e i modelli di utilità che abbiano le caratteristiche della novità, attività inventiva e industrialità.
Sulle invenzioni sorgono due tipi di diritti: il diritto economico di sfruttamento dell’invenzione ed il diritto morale di esserne riconosciuto autore.
Il diritto morale spetta sempre a colui che materialmente ha realizzato l’invenzione indipendentemente dal tipo di rapporto che li lega a chi ha sostenuto le spese. In caso di una commissione d’opera, i diritti economici sull'invenzione dovrebbero spettare a chi l’ha commissionata nel caso in cui l’incarico affidato sia stato espressamente quello di realizzare un progetto innovativo ed in sostanza un’invenzione.
Il committente acquista direttamente in capo a sé l’opera commissionata, quindi la domanda di brevetto dovrà essere depositata a nome del committente, riservandogli tutti i diritti di sfruttamento economico, ma indicando come inventore colui che ha effettivamente realizzato il trovato.