Dal tenore letterale si ritiene che il lettore (e il c.d. cofondatore) sia amministratore della società. Gli artt. 2479, 2479 bis e 2389 del c.c. trattano della nomina e del compenso dell’amministratore, deliberati dai Soci della medesima Società. Qualora i Soci non dovessero più deliberare in tal senso, gli amministratori dovranno comunque continuare a svolgere il proprio ufficio (salvo dimissioni o scadenza del mandato).
Teoricamente, il lettore, in veste di amministratore, con presunzione di pieni poteri di rappresentanza, potrebbe sottoscrivere, in nome e per conto della Società, un contratto d’opera con la persona fisica (di fatto con se stesso), sia come prestazione professionale occasionale, sia come prestazione professionale abituale. Tuttavia, questo potrebbe comportare un evidente conflitto d’interessi di cui all’art. 2391 c.c. con tutte le potenziali (e gravi) conseguenze.