Per quanto riguarda il recesso da parte del datore di lavoro, nella fattispecie il licenziamento, occorre fare riferimento alle seguenti casistiche.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – art. 3 Legge 604/66
Tale licenziamento è possibile per ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.
Per esempio la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività, il riassetto organizzativo, riorganizzazione aziendale, il venir meno delle mansioni del lavoratore senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni compatibili con il contratto di apprendistato in essere. Sono considerate come motivazioni oggettive anche il superamento del periodo di comporto in caso di malattia, ovvero l’inidoneità fisica o psichica del lavoratore
Affinché il licenziamento sia considerato legittimo, il datore di lavoro deve provare le suddette ragioni che causano il licenziamento.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – art. 3 Legge 604/66
Tale licenziamento è possibile a seguito di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.
Si tratta di valutazioni che vertono sul comportamento del dipendente.
Esempio, l’apprendista si rifiuta reiteratamente e deliberatamente di eseguire i compiti, ovvero la formazione.
Licenziamento per giusta causa – art. 2119 codice civile
Tale licenziamento è possibile quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (c.d. licenziamento in tronco).
Esempio, fatti criminosi al di fuori del rapporto lavorativo, ma tali da ledere il rapporto di fiducia tra le parti.
La differenza tra gli ultimi due istituti (soggettivo e giusta causa) è che il giustificato motivo soggettivo è un po’ meno grave della giusta causa, tant’è che consente la prosecuzione provvisoria del rapporto (preavviso).
Correttamente, occorre rilevare anche la differenza del tipo di responsabilità. Nel licenziamento “soggettivo” è (dovrebbe essere) una responsabilità solo di natura contrattuale, mentre, nella giusta causa, rilevano anche quei comportamenti estranei alla sfera contrattuale, talmente gravi che non consentono (anche provvisoriamente) la collaborazione.
I vari tipi di licenziamento prevedono delle procedure da seguire scrupolosamente, pena anche la reintegra del lavoratore nel medesimo posto di lavoro (oltre il pagamento delle indennità).