Risposta
L’art. 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale) se da un lato stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che appartengono a qualsiasi settore della tecnica, prevede invece che non possono costituire oggetto di brevetto i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i relativi metodi diagnostici, se applicati al corpo umano o animale. Il divieto non vale per i prodotti impiegati per l'attuazione di tali metodi, che possono invece essere brevettati (ad esempio i dispositivi medici). Però per escludere del tutto la brevettazione è necessario fare un'indagine sul caso concreto. Le consigliamo di rivolgersi a un consulente n Consulente in Proprietà Industriale, iscritto all'Albo, reperibile al seguente link https://www.ordine-brevetti.it/en/elenco-iscritti




