Risposta

Buongiorno,

come da articolo 6 del Decreto 7 Maggio 2019 (“Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”), il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui viene effettuato l'investimento, si verificano uno o più delle seguenti condizioni: 

  1. la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
  2. la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up;
  3. il recesso o l’esclusione degli investitori
  4. la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, da parte della start-up innovativa.

Tuttavia, come anche da lei citato, la norma non considera come causa di decadenza dall’agevolazione:

  1. la decorrenza dei 5 anni dalla costituzione della società
  2. il superamento della soglia di 5 milioni di euro del valore della produzione annua; 
  3. l’ammissione alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione; 
  4. il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa o in seguito a operazioni straordinarie
  5. l'acquisizione  dei requisiti di PMI innovativa ammissibile

La norma quindi prevede la decadenza dei benefici qualora venga perso uno dei requisiti fondamentali per accedere al regime delle startup innovative (punto D), tranne quelli sopra-citati (punti 1,2,3): conseguentemente lo scioglimento, prevedendo la perdita dei requisiti di startup innovativa, si configura come causa di decadenza delle agevolazioni.

Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

Leggi tuttoabout Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?
Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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