Risposta

Buongiorno,

è fondamentale capire le motivazioni per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia contestato l’acquisto di quote. Infatti è possibile che siano riconducibili a tante fattispecie diverse, come ad esempio la perdita dei requisiti di startup innovativa. 

Un altro elemento che risulta essere particolarmente importante da verificare è relativo al processo di investimento, che sia stato interamente e correttamente completato, ivi compresa la fase di dichiarazione dell’investimento da parte della startup innovativa.

Il primo riferimento normativo è il Decreto 7 Maggio 2019 (“Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”), dove in particolare all’articolo 5 vengono dettate le condizioni per beneficiare dell’agevolazione. 

  1. “Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che  gli investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui  all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:      
    • a) una certificazione della start-up innovativa o PMI  innovativa ammissibile che attesti di  non  avere  superato  il  limite  di  cui all'art. 4, comma 7, ovvero, se  superato,  l'importo  per  il  quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016  e fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;      
    • b) copia del piano di investimento della  start-up  innovativa  o PMI  innovativa  ammissibile,  contenente  informazioni   dettagliate sull'oggetto della prevista attivita'  della  medesima  impresa,  sui relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale,  delle vendite e dei profitti.    Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo  di  sette  anni dalla prima vendita commerciale, al piano  di  investimento  si  deve allegare:      1.  per  un'impresa  fino  a  dieci  anni  dalla  prima   vendita commerciale, una valutazione  eseguita  da  un  esperto  esterno  che attesti che l'impresa non  ha  ancora  dimostrato  il  potenziale  di generare  rendimenti   o   l'assenza   di   una   storia   creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;      2. per un'impresa senza limiti di eta', un business plan relativo ad un nuovo  prodotto  o  a  un  nuovo  mercato  geografico  che  sia superiore al 50 per cento del fatturato medio  annuo  dei  precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo  5,  lettera  c),  del regolamento (UE) n. 651/2014.   
  2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite  delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano  quotate  su  un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  f),  e l'entita'  dell'investimento  agevolabile  ai  sensi  del   comma   2 dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  di  tali altre  societa'  entro  il  termine  per   la   presentazione   della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.  
  3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative o  PMI  innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con  il  periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la  certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui  l'investimento  si intende effettuato, le agevolazioni di  cui  all'art.  4  spettano  a partire da tale successivo periodo d'imposta.”

Si consiglia di contattare il vostro Dottore Commercialista per risolvere la problematica ad oggetto. 

Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

Leggi tuttoabout Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?
Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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