La protezione offerta dal diritto d'autore per il software consiste nel riconoscere al suo creatore diritti morali e patrimoniali. Per il diritto d'autore non c'è l'obbligo di registrazione perchè sorge "automaticamente" all'atto della creazione dell'opera. Presso il Pubblico Registro per il Software tenuto dalla SIAE possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ ingegno. La registrazione alla SIAE fa fede fino a prova contraria dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore. Per ottenere una tutela più efficace è possibile brevettare il software, ma solo a patto che esso produca un "ulteriore effetto tecnico" che vada oltre la “normale” interazione fisica tra il programma del computer e l’hardware del computer su cui viene eseguito. Se un programma viene utilizzato per ottenere un risultato tecnico, ad esempio in un dispositivo di controllo elettronico, esso può (in astratto) essere brevettato. Per una verifica sul'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per la brevettazione della app si consiglia di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore.
salve, vorrei brevettare o proteggere l'idea per un'app. molto innovativa. So che il softw viene protetto dai diritti d'autore ma so anche che la protezione è facilmente aggirabile con piccole varianti. Cosa mi consigliate di fare?
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Se si rivolge al un consulente in proprietà industriale iscritto all' Albo https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti il consulente sarà tenuto ad oseervare il codice etico che prevede anche un obbligo alla riservatezza. Questo vale in genere per tutti i professionisti iscritti ad un albo. Negli altri casi lo strumento che si può utilizzare è un accordo di riservatezza.
- E possibile registrare una società, costituita nel 2022, come start up innovativa in quanto ha acquisito nel 2022 dal suo autore un software che opera on line, registrando il software alla SIAE? Oppure bisogna registrare il brevetto?Risposta
Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
- Buona sera sono un medico ospedaliero da poco in pensione. Durante gli anni di lavoro in corsia ho potuto rilevare fasi di criticità e rischio di errore durante la preparazione delle flebo a cura degli infermieri . Vorrei proporre due idee a riguardo .Risposta
Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/