Risposta

Si allega risposta pervenuta dal consulente del lavoro interpellato sulla questione:

“L’art. 25, 2° comma del D.L. 179/2012, conv. Legge n. 221/2012, prevede, tra i requisiti che la start up innovativa deve possedere quello dell’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca (…).
Non risulta una definizione giuridica di “forza lavoro”, semmai economica e/o statistica, ma non è questa la sede.
L’Inps, con la circolare n. 18 del 25 gennaio 2001, ha introdotto il concetto di  “forza aziendale”, ossia il totale dei lavoratori in forza all’azienda, ancorché non retribuiti. Con il messaggio del 28/06/2007 n. 16622, l’Inps ha chiarito che nella forza aziendale deve essere ricompreso TUTTO il personale dipendente, ivi inclusi apprendisti (…).
La risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 87/E del 14 ottobre 2014, in relazione ad un interpello riferito, ancorché indirettamente,  anche alla definizione di forza lavoro, prevede che un qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente (…) possa essere ricompreso tra la forza lavoro (…)
Tuttavia, la circolare Inps n. 117 del 20 giugno 2000, ai fini del computo dei dipendenti per l’accesso allo sgravio contributivo per l’assunzione di un lavoratore in sostituzione di altro in maternità (lo sgravio spetta per le aziende che hanno meno di 20 dipendenti), prevede che per tale determinazione non vadano ricompresi i lavoratori assenti ancorché non retribuiti (es. gravidanza), a condizione che tali lavoratori siano sostituiti da nuove assunzioni.
Si ritiene, pertanto, che laddove non venga esplicitamente escluso,  valga il principio generale che per forza aziendale debba essere intesa quella che comprende tutti i lavoratori in capo all’azienda”.

Il nostro parere, pertanto, è che nel caso di una nuova assunzione, ancorché ai fini della sostituzione di altro lavoratore, la forza aziendale, ovvero la forza lavoro, ammonta a 4 (e non più 3), con tutte le relative conseguenze. 

Per maggior sicurezza si è comunque proceduto nell’inoltrare parere formale al Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicheremo sul sito la loro risposta.

Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

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Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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