Risposta
L'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm) identifica ciò che è e ciò che non è brevettabile. Se l'oggetto dell'invenzione dovesse trattarsi di b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, allora la brevettazione potrebbe non essere esclusa a condizione che si riesca ad esprimerla non in quanto tale ma come uno strumento per ottenere un effetto tecnico.




