Risposta
Il riferimento è l'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm, il cui comma 2 segue per praticità:
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
Pertanto, non essendo considerate invenzioni i metodi commerciali, allora non possono essere oggetto di domande di brevetto per invenzione.




