Risposta
i metodi commerciali non sono brevettabili di per sè secondo il combinato dei commi 2 e 3 dell'Art. 45 del Codice della Proprietà Indusriale (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf)
i metodi commerciali non sono brevettabili di per sè secondo il combinato dei commi 2 e 3 dell'Art. 45 del Codice della Proprietà Indusriale (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf)