Risposta
Secondo il Codice della Proprietà Industriale art. 45 comma 2) (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf) il software non è di norma brevettabile se considerato di per sè. Sarebbe utile un confronto per verificare se si possa derogare nei sensi del comma 3). Normalmente lo si può fare quando il software produce un effetto tecnico. Nel caso di un sito web occorre vedere se la fornitura del servizio è essa stessoa accompagnata da un effetto tecnico. In caso affermativo ha senso procedere.




