Risposta
se l'applicazione produce un effetto tecnico tangibile, nel senso che ogni colta che la si lancia si determina un evento ripetibile allora si può pensare di brevettarla, ammesso che sia nuova e non ovvia bypassando la esclusione dalla brevettazione data dall'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf. diversasmente occorre proteggere l'idea attraverso altre forme, a cominciare dalle schermate dell'applicazione o al rispettivo nome




