Risposta
La protezione offerta dal diritto d'autore per il software consiste nel riconoscere al suo creatore diritti morali e patrimoniali. Per il diritto d'autore non c'è l'obbligo di registrazione. Sorge "automaticamente" all'atto della creazione dell'opera. Presso il Pubblico Registro per il Software tenuto dalla SIAE possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ ingegno. La registrazione alla SIAE fa fede fino a prova contraria dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore. Per ottenere una tutela più efficace è possibile brevettare il software, ma solo a patto che esso produca un "ulteriore effetto tecnico" che vada oltre la “normale” interazione fisica tra il programma del computer e l’hardware del computer su cui viene eseguito. Se un programma viene utilizzato per ottenere un risultato tecnico, ad esempio in un dispositivo di controllo elettronico, esso può (in astratto) essere brevettato. Per una verifica sul'effettiva sussitenza dei requisiti necessari per la brevettazione della app si consiglia di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, esperto nello specifico settore.




