Le startup innovative non sono soggette alla generalità delle procedure concorsuali standard, e vengono quindi ricomprese tra i soggetti non fallibili. Questo perché l’oggetto dello sviluppo delle startup è un progetto innovativo e in quanto tale rischioso.
Per questo motivo e per cercare di favorire innovazione e Ricerca & Sviluppo come driver fondamentali di crescita imprenditoriale del nostro paese, il legislatore ha previsto delle regole speciali per le startup innovative con l’obiettivo di avere delle way-out semplici per evitare il fallimento:
“a seguito dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto alla base dell’iniziativa, posto l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle Startup“.
Così le startup hanno un quinquennio di esenzione dalle procedure concorsuali, periodo che decorre dal giorno della costituzione della società, non già da quello dell’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese.
Come anticipato, prima del decorso di detto termine, la società può solamente essere sottoposta alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Per accedere quindi alle procedure di sovra-indebitamento bisogna prestare attenzione a diversi requisiti:
- Essere regolarmente iscritti presso l’elenco speciale delle Startup innovative, anche con finalità sociali: pertanto deve permanere uno dei tre requisiti di base, per cui un’azienda può essere classsificata come innovativa.
- Essere in stato di sovraindebitamento, ovvero che per l’impresa esista un rilevante squilibrio tra le risorse prontamente liquidabili ed il debito da onorare.
- è palese ma è bene ribadirlo, che non potrà accedere alla procedura la Startup nell’ambito della cui attività siano stati commessi “atti di frode”. Si pensi ad esempio ad una distrazione del patrimonio, ovvero ad attività fraudolente verso i creditori.
- Come sopra evidenziato, la Startup innovativa può accedere ai benefici della Legge 3 2012 indipendentemente dal volume di affari, dal debito e dal patrimonio, in deroga alle normali soglie di non fallibilità.
- Per quanto riguarda il riconoscimento dello stato di squilibrio finanziario, valgono le regole generali applicabili a qualsiasi altra impresa soggetta alla Legge 3 2012.
Conseguentemente e per rispondere concretamente alla sua domanda, per le situazioni di sovra-indebitamento per le startup, la legge 3/2012 ha previsto due soluzioni:
- Accordo di composizione della crisi: chiamato anche piccolo concordato e consiste in un accordo con i creditori. Infatti, il debitore sovraindebitato può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano che preveda l’estinzione degli impegni assunti attraverso qualsiasi forma, ad esempio tramite cessione di crediti futuri certi;
- Liquidazione del patrimonio: nel caso non sia possibile ristrutturare il debito della Startup, la liquidazione permette la chiusura dell’azienda affrontando la crisi del debito. L’azienda sarà presa in carico da parte di un liquidatore nominato dal Tribunale al fine di vendere eventuali asset e distribuire il ricavato ai creditori.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura del Capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3