La Legge di stabilità 2016, (comma 259 dell’art. 1 Legge 28/12/2015 n. 208) modificando l’art. 16 del D.Lgs. 14/09/2015 n. 147, in concerto con la legge 30/12/2010 n. 238, prevede(va) che i cittadini:
- che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, indipendentemente dalla loro data di nascita, poiché il requisito soggettivo riferito alla data di nascita “dopo il 1969”, è stato abrogato dal comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs. 14/09/2015 n. 147;
- che hanno un diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 2 anni e più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, fuori dal proprio paese d’origine e dall’Italia o, nello stesso periodo di tempo, hanno studiato ininterrottamente all’estero conseguendo una laurea o un titolo post-lauream;
- che sono stati assunti, o hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, in Italia ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza,
possono godere di un beneficio fiscale per il biennio 2016 – 2017. Tuttavia, la condizione per il godimento dei sotto indicati incentivi fiscali, era che tali cittadini dovevano trasferirsi in Italia entro il 31/12/2015.
Il beneficio fiscale consiste(va) nel fatto che il reddito (di lavoro dipendente, ovvero di autonomo, ovvero di impresa) prodotto dai suddetti soggetti, concorre(va) alla formazione della base imponibile, ai fini dell’Irpef in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
- 20% per le lavoratrici;
- 30% per i lavoratori.
In alternativa, l’art. 16 del D.Lgs. 14/09/2015 n.147, (c.d. Decreto internazionalizzazione, in vigore dal 07/10/2015) prevede che per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, il reddito di lavoro dipendente, concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70% del suo ammontare. Le condizioni previste sono le seguenti:
- I lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento;
- I lavoratori si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- L’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente in Italia e l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- I lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione/specializzazione, come definiti con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La suddetta agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia, e per i quattro periodi successivi.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, deve essere emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di adottare le disposizioni di attuazione del citato articolo 16, anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza del beneficio.
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 46244 del 29/03/2016, ha fornito le istruzioni ai soggetti trasferiti in Italia entro il 31/12/2015, che intendano optare per il regime di cui al citato art. 16 del D.Lgs n. 147/2015. Invece, per quanto riguarda l’approvazione del decreto ministeriale di cui al suddetto art.16, per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dopo la data del 31/12/2015, a tutt’oggi non risulta ancora emanato.