Risposta
La presentazione di informazioni è espressamente esclusa dalla brevettabilità dall'art. 45 del Codice della proprietà industriale. La tutela della proprietà intellettuale di slides e schede tecniche è garantita dal diritto d'autore all'autore delle stesse. Ai fini della tutela bisogna distinguere tra forma esterna dell'opera (ad esempio l'insieme di parole e frasi), la forma interna vale a dire la struttura espositiva dell'opera e il contenuto cioè l'argomento trattato. Il diritto d'autore protegge la forma interna e esterna ma non il contenuto. Deve trattarsi inoltre di un'opera a carattere creativo (non semplici idee o forme espressive elementari). Il diritto sorge al momento stesso di creazione dell'opera mentre con le registrazione alla SIAE è possibile precostituire una prova scritta da usare in un eventuale giudizio che verta sulla paternità dell'opera.




