Risposta
L'ambito della brevettabilità di un'idea sono definiti dall'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale, dove al comma 1. si precisa che "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale." Si capisce facilmente che l'applicazione industriale di una preparazione alimentare sono, di per sè, limitati, se non nulli. Al tempo della creazione del "leccalecca" l'invenzione permetteva di associare una sorta di manico alla caramella, evitando il contatto diretto con le mani del suo consumatore e permettendo di intervallare il consumo della caramella in condizioni igieniche.
D'altra parte, ad oggi, ciò non significa che un "leccalecca" non possa essere interpretato come un prodotto in grado di risolvere tecnicamente/economicamente un problema. Ad esempio, chiedendo anticipatamente scusa per la eventuale scarsa sensatezza di quanto segue, nel caso in cui un leccalecca sia prodotto impiegando una sostanza in grado di veicolare con maggiore rapidità delle sostanze nutritive in esso contenute al corpo umano, o nel caso in cui un leccalecca sia il risultato di un processo produttivo che, a propria volta, presenti i requisiti definiti dal comma 1. sopra riportato, sarà possibile conseguire un diritto di esclusiva per lo sfruttamento economico di un concetto inventivo che ha per oggetto la produzione di un leccalecca a favore del proprio inventore.
Un altra forma di tutela per l'ambito alimentare può essere il modello di design, nel caso in cui alla preparazione sia associata una particolare configurazione "forma estetica", o il marchio tridimensionale, ma solo nel caso in cui alla preparazione sia associata una forma distintiva, ovvero "distante" dalla forma che la natura associerebbe al prodotto finale senza l'intervento umano.