Risposta
L'argomento della segretezza delle idee inventive è certamente di grande interesse quando si ha la necessità di divulgarle a potenziali partner industriali, per un successivo sfruttamento. Ogni modalità impiegata per poter dimostrare che la divulgazione è avvenuta sarà utile, ma di certo deve essere chiaro (se mai ce ne dovesse essere bisogno, quindi a posteriori) che tale divulgazione è avvenuta in un regime di segretezza, quindi che la parte ricevente le informazioni era consapevole che tali informazioni avessero valore economico all'atto della divulgazione per la parte rivelante. Questo naturalmente impone alla parte rivelante di applicare il regime di segretezza anche in azienda per la materia in questione. Uno strumento classicamente impiegato per regolare la segretezza delle informazioni comunicate ad un'azienda attraverso i suoi rappresentanti è appunto il cosiddetto accordo di segretezza, o non disclosure agreement (NDA) secondo le dizioni anglosassoni, la cui validità è modesta ma non nulla. Nel caso in cui si decidesse di impiegarne uno, si suggerisce di allegare allo stesso il verbale della/delle riunione/i in cui sono state scambiate indormazioni sensibili su almeno un'idea inventiva, precisando la natura del materiale scambiato per divulgare l'idea inventiva stessa. Ogni "pezzo" di materiale dovrà essere stato adeguatamente codificato prima dell'incontro per facilitare il riconoscimento a posteriori, lasciato in copia alla controparte e controfirmato da un legale rappresentante dell'impresa a cui la divulgazione viene fatta, anche se questi non sarà presente all'incontro, pena l'invalidità dell'accordo e/o di quanto espresso relativamente a quanto scambiato nella verbalizzazione.




