Risposta
Il tema delle app è sempre un problema di brevettazione del software ed è stato trattato molteplici volte in risposta alle domande più risalenti. Va trattato in modo dedicato al caso in questione dato che si ceve verificare se la soluzione è accompagnata da un cosiddetto effetto tecnico o meno, che rende brevettabile la procedura sintetizzata dalla app, altrimenti improteggibile in quanto espressione di software come sancito dall'articolo 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm).




