L'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm), comma 2, lettera b) sancisce la non brevettabilità, di per sè, di "piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;". D'altra parte, l'esame del caso potrà aiutare a comprendere quali margini di tutelabilità siano disponibili nei limiti della norma. In casi analoghi, altri hanno fatto leva sull'origine del metodo, tutelando il marchio impiegato per distinguere il metodo o la denominazione della società che fornisce la metodologia nella classe della formazione.
COME POSSO TUTELARE UN'IDEA INNOVATIVA ( UN METODO ) CHE HO AVUTO NEL SETTORE FORMAZIONE ? E' GIA' STATO APPLICATO PIU' VOLTE CON SUCCESSO ( PER TUTELARMI INIZIALMENTE AVEVO SPEDITO NELLA MAIL CONTENENTE IL MIO METODO IL PATTO DI RISERVATEZZA )
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Se si rivolge al un consulente in proprietà industriale iscritto all' Albo https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti il consulente sarà tenuto ad oseervare il codice etico che prevede anche un obbligo alla riservatezza. Questo vale in genere per tutti i professionisti iscritti ad un albo. Negli altri casi lo strumento che si può utilizzare è un accordo di riservatezza.
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/