Risposta
Il codice della proprietà industriale nega la brevettabilità del software (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm, art. 45). D'altra parte occorre verificare il caso nel suo dettaglio. In generale, se il software prevede l'esecuzione di una procedura accompagnata da un effetto tecnico, che sia nuova e provvista di altezza inventiva sufficiente allora si può valutare. Attenzione però alla sussistenza del requisito della novità, considerando che il tutto sembra essere già reso disponibile agli utenti.




