Risposta
La risposta è affermativa se le modifiche apportate all'invenzione tutelata dal brevetto originario permettono di risolvere un problema tecnico con una soluzione/invenzione nuova ed innovativa ai sensi degli artt. 46 e 48 del codice della proprietà industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm). Ma occorre sempre verificare se la soluzione/invenzione oggetto della nuova domanda di brevetto sia anche liberamente producibile, e in quali Stati, per evitare l'attacco per contraffazione del brevetto anteriore.




