L'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) esclude la tutela brevettuale dei giochi.
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
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D'altra parte, i tabelloni e gli strumenti per "giocare" e quindi applicare il gioco ideato possono essere oggetto di un disegno o modello registrato, ammesso che sia possibile riscontrarne novità e carattere individuale. (artt. 31-44 del CPI)