Risposta
COnsiderando che un'app è ciò che si "vede" di un software, a cui certamente corrisponde un diagramma di flusso, stiamo parlando di un programma per elaboratore. In generale si rammenta che i requisiti di novità ed altezza inventiva (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm) previsti dagli artt. 46 e 48 del Codice della proprietà Industriale (CPI) valgono anche nel caso del software, occorre evitare di parlare della nostra invenzione prima di averla resa oggetto di una domanda di brevetto depositata. restano naturalmente le questioni poste dall'art. 45 del CPI che esclude la brevettazione del software in quanto tale, anche se non ne esclude la brevettazione se non considerato di per sé stesso, quindi se accompagnato da effetto tecnico.




