Come già esposto, i giochi non sono brevettabili secondo l'art. 45 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm), per esplicita esclusione.
In particolare,
"2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni."
In ogni caso, anche volendo interpretare un gioco come una procedura/un metodo, lo strumento scelto non è adatto, dato che il brevetto per modello di utilità può essere richiesto solo per i prodotti, contrariamente al brevetto per invenzione industriale.
Il fatto poi che sia stato concesso il brevetto non sana la scelta dello strumento meno adatto. La richiesta di brevetto è, infatti, volontaria e la scelta dello strumento più idoneo a tutelare il frutto della propria creatività implica l'assunzione di responsabilità da parte di chi propone la domanda, in proprio o per un proprio committente.
In altri casi, la tutela dei giochi è stata cercata secondo modalità ritenuta da alcuni accessorie, attraverso lo strumento del disegno o modello registrato multiplo, finalizzando il tutto agli schemi grafici (tabellonistica etc) concepita per giocare. Sulla violazione di tali modelli è naturalmente possibile impostare un'azione legale per la violazione del diritto di esclusiva corrispondente.