Risposta
Per prima cosa occorre accertarsi che alla data della comunicazione della soluzione via e-mail il concetto inventivo comunicato fosse effettivamente nuovo e provvisto di attività inventiva secondo quanto espresso dal Codice del Diritto Industriale. Accertato questo, allora si può valutare se attivarsi per rivendicare la paternità dell'idea, quindi del proprio diritto morale ad esserne considerato inventore, che non viene mai meno e può essere fatto valere anche dopo molti anni, come fu fatto per Meucci da parte degli eredi.




