Risposta
Secondo l'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale non sono considerate invenzioni - tra le altre - "i programmi per elaboratore" nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto abbia ad oggetto il software in quanto tale (“ as such ”). Se invece il software presenti un carattere "tecnico" - ovvero risolva un problema tecnico che vada oltre la normale interazione programma-computer allora è brevettabile. Presso il Pubblico Registro per il Software tenuto dalla SIAE possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ ingegno. Va da sè che possono coesistere due siti internet che hanno ad oggetto lo stesso argomento o lo stesso servizio, non essendo possibile vantare un’esclusiva sul tipo di attività che si svolge. Per valutare il caso concreto e la sua eventuale brevettablità le consigliamo di rivolgersi a un consulente in Proprietà Industriale abilitato, possibilmente esperto nello specifico settore/ambito.




