Risposta
E’ possibile intervenire sulla domanda di brevetto seguendo le regole previste dall’art. 172, 2° co. del Codice della Proprietà Industriale (CPI) il quale stabilisce che, prima del rilascio del brevetto, il richiedente ha la facoltà di correggere negli aspetti “non sostanziali”, la domanda originariamente depositata, “integrando anche con nuovi esempi o limitando la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati”. Il consiglio è quello di rivolgersi a professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore.




