Risposta
Il Codice della Proprietà Industriale prevede due tipologie di brevetto: il brevetto per invenzione e il brevetto per modello di utilità. Per ciascuna categoria sono richiesti requisiti specifici. I requisiti necessari per poter brevettare un'invenzione sono indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale, oltre che essere lecite. L'art. 82 del Codice della Proprietà Industriale prevede invece che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Nel suo caso le consigliamo di rivolgersi a un un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nel settore/ambito in cui si colloca la sua invenzione per verificare se nel caso concreto esistono i presupposti per ottenere un nuovo brevetto per invenzione o modello di utilità.




