Risposta
Secondo l'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale non sono considerate invenzioni - tra le altre - "i programmi per elaboratore" nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto abbia ad oggetto il software in quanto tale. Se invece il software presenti un carattere "tecnico" - ovvero risolva un problema tecnico che vada oltre la normale interazione programma-computer allora è brevettabile. Tutti i programmi sono tutelati dal diritto d'autore, ma solo i software in grado di risolvere in modo innovativo un problema tecnico sono anche brevettabili. E’ possibile fare domanda di brevetto sia nazionale che internazionale solo il software consiste in una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico e a patto che il servizio che fornisce produca un “effetto tecnico”, che vada oltre la “normale” interazione fisica tra il programma del computer e l’hardware del computer su cui viene eseguito. Per verificare la sussistenza dei requisiti necessari le consigliamo di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore. In ogni caso si consiglia di firmare un Accordo di riservatezza dove specificare quali informazioni siano da ritenere riservate e vincolare l'altra parte a non divulgarle, nè a utilizzarle per scopi diversi.




