Risposta
Secondo l'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale non sono considerate invenzioni - tra le altre - "i programmi per elaboratore" nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto abbia ad oggetto il software in quanto tale. Tutti i programmi sono tutelati dal diritto d'autore, ma solo i software in grado di risolvere in modo innovativo un problema tecnico sono anche brevettabili. E’ possibile fare domanda di brevetto sia nazionale che internazionale solo il software consiste in una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico e a patto che il servizio che fornisce produca un “effetto tecnico”, che vada oltre la “normale” interazione fisica tra il programma del computer e l’hardware del computer su cui viene eseguito. Per verificare la sussistenza dei requisiti necessari le consigliamo di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore. In assenza o in attesa di brevetto, allo scopo di tutelare la propria idea è possibile far firmare ai terzi potenziali partner, fornitori o altro un accordo di riservatezza e non concorrenza, che offre però una tutela molto minore. L'accordo dovrà specificare quali sono le informazioni riservate e contenere l'obbligo di chi le riceve a non divulgarle nè a servirsene per scopi diversi da quelli indicati nell'accordo stesso. Può consultare al riguardo il modello di Accordo di riservatezza commentato messo a punto da ASTER, scaricabile dal sito.




