Risposta
Per il nostro ordinamento il software è un’opera dell’ingegno e quindi un bene immateriale, tutelabile secondo le norme previste dalla legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941) Le normative italiana ed europea (art. 52 EPC e 45 CPI) non escludono a priori la brevettabilità del software. Bisogna tuttavia distinguere tra il software “as such”, non brevettabile, da quello che presenta carattere tecnico ed è quindi brevettabile. Il carattere tecnico non è garantito dal fatto che il software sia in grado di “dirigere” un hardware, ma è necessario, invece, che il software sia dotato di “further technical effect”, ossia di un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale interazione software – hardware: (i) esterno al computer sul quale è in esecuzione il software (si pensi ai programmi di controllo di processi/apparecchiature); (ii) proprio del software (si pensi ad un motore di ricerca). Il brevetto copre il metodo alla base del software, non il suo codice sorgente o oggetto, che possono solo costituire oggetto di tutela secondo la legge sul diritto d’autore. Il brevetto impedisce quindi il reverse engineering, mentre il diritto d’autore, al contrario, protegge la forma dell’espressione creativa, a prescindere dal contenuto in essa racchiuso.




