Risposta
Non esiste una vera e propria tutela sulle “idee”, intese come intuizioni, progetti, iniziative che non si concretizzano in una soluzione tecnica. I requisiti necessari per poter brevettare una nuova idea sono elencati nell'art. 45 CPI, per il quale possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni per ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. In Italia in linea di massima il software è tutelato dal diritto d'autore. E' tuttavia possibile brevettare il software, ma solo a patto che esso produca un "ulteriore effetto tecnico" che vada oltre la “normale” interazione fisica tra il programma del computer e l’hardware del computer su cui viene eseguito. Se un programma viene utilizzato per ottenere un risultato tecnico, ad esempio in un dispositivo di controllo elettronico, esso può (in astratto) essere brevettato. Per una verifica sul'effettiva sussitenza dei requisiti necessari per la brevettazione della app si consiglia di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore




