Risposta
Copyright letteralmente significa “diritto di copia” è il corrispondente del diritto d’autore nei sistemi anglosassoni di common law, anche se la tutela dal diritto d’autore e quella riconosciuta dal copyright non coincidenti. In Italia il diritto d’autore è riconosciuto per la creazione di un’opera dell’ingegno che sia caratterizzata da creatività. Le regole sono contenute nella legge 22/04/1941 n. 633 (cosiddetta "legge sul diritto d’autore" che protegge “le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (articolo 1) e dal codice civile dagli articoli 2575 – 2583. il diritto d’autore non tutela l’idea in sé, ma la sua espressione creativa vale a dire la sua traduzione in una forma di carattere creativo. Sono protetti dal diritto d’autore anche il software come opera letteraria e le banche dati che per la scelta o per la disposizione costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. In relazione al software gli articoli 64bis e seguenti della legge sul diritto d'autore garantiscono la protezione sia della forma letteraria comprensibile all’uomo (codice sorgente), sia della forma digitale (codice oggetto)e estendono la tutela anche anche al materiale preparatorio alla base del programma, ma non alle idee ed ai principi. La creazione del software è titolo d’acquisto originario del diritto d’autore. La registrazione dell'opera alla SIAE è utile sia nel corso di eventuali trattative, sia come prova in giudizio per frenare terzi che vogliamo appropriarsi della nostra idea. Per informazioni sulle modalità di registrazione può consultare il seguente link




