Risposta
Percheè una domanda di brevetto sia concessa l'ufficio competente verificherà la presenza dei requisiti neccessari che sono novità, industrialità, liceità. In assenza del requisito della novità il brevetto non può essere concesso. In base all’art. 46 C.P.I., per accertare se il requisito della novità sia soddisfatto, occorre verificare se l’invenzione, come definita nelle rivendicazioni del brevetto, possa dirsi già descritta alla data di priorità in un singolo documento di arte nota o comunque divulgata, così da potersi dire rientrante nella definizione dello stato dell’arte. Il criterio generale adottato, comunemente utilizzato presso l’Ufficio Brevetti Europeo ed in linea con la dottrina e la giurisprudenza nazionale, indica che l’invenzione come definita nelle rivendicazioni, soddisfa il requisito della novità se non è stata descritta direttamente e in maniera non ambigua in un singolo documento di arte nota. In sintesi, un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Detto questo è necessario specificare che nel nostro ordinamento vale il principio per cui i brevetti sono concessi in base al principio della priorità, il cosiddetto “first to file”,che prevede che sia il legittimo titolare colui che per primo procede al deposito della domanda, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti, dove vige il principio del “first to invent”, secondo cui nel caso di richieste di brevetti simili depositati, il brevetto sarà concesso a colui che per primo ha ideato e realizzato l’invenzione, indipendentemente da chi per primo abbia presentato la domanda di brevetto.




